Home » Donazioni Deducibili
E’ possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86).
OPPURE
si può dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).
Questo vale per tutte le donazioni fatte dal 17 marzo 2005 in poi.
E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).
OPPURE
si può dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).
Questo vale per tutte le donazioni fatte dal 17 marzo 2005 in poi. Approfondisci da qui ->
Naturalmente, le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
Articolo interessante del Sole24ore del 2021: Maxi-bonus fiscali per privati e aziende che fanno donazioni di beni al non profit
Ricordiamo che per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare (ed eventualmente allegare alla dichiarazione dei redditi) la relativa attestazione di donazione, vale a dire:
Per accedere ai vantaggi fiscali riservati alle ONLUS, nell’oggetto del bonifico deve esserci scritto:
Il Bonifico Bancario lo puoi fare sul conto:
E' anche possibile Donare del MATERIALE in questo caso è prevista la deduzione fiscale, da parte di aziende, delle donazioni in natura. Questa opportunità è stata introdotta appunto dall'articolo 13 (commi 2, 3 e 4) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Vedi qui i dettagli ->
Per donare Beni e Servizi all'ABCOnlus scrivi a: associazioneATbbcc.it
Beni alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, presidi medico chirurgici, cartoleria e cancelleria, libri e relativi supporti, prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer e tablet (Art. 16 legge 166/2016) [Non è ancora stato emesso il Decreto Ministeriale che stabilisce la forma telematica della comunicazione.]
I prodotti alimentari, ancora rispondenti a requisiti di igiene e sicurezza, che possono essere rimasti invenduti per carenza di domanda, ritirati dalla vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi alla scadenza, esiti di errori di programmazione di produzioni, con difetti nell’imballaggio secondario;
i medicinali inutilizzati ma idonei e dotati di autorizzazione AIC, non commercializzati per effetto di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità;
gli articoli da medicazione non più commercializzati purché integri e in periodo di validità;
gli altri prodotti (cartoleria e cancelleria, libri e relativi supporti, prodotti tessili, prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer e tablet) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi o per motivi similari;
sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa, quindi il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto sono considerati distrutti ai fini della normativa I.
Per gli altri prodotti, qualsiasi essi siano e compresi i beni strumentali dismessi, si applicano le agevolazioni, per le imprese e le persone fisiche, previsti dall’art. 83 D.Lgs. 117 e indicati nella prima pagina. Per i beni di valore superiore a 30.000, o non suscettibili di valutazione oggettiva, donati da persone fisiche o enti non commerciali il valore è attestato da apposita perizia.
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.
Secondo l’art. 66 del D.L. 18/2020, ai commi 2 e 3, Per le erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
L’articolo 27 della legge 133/1999 stabilisce che le erogazioni sono integralmente deducibili senza limiti di reddito.
La Donazione di Prestazioni d'Opera alle ONLUS offre delle agevolazioni molto interessanti.
Rif: art. 100 lettera i D.P.R. 917/86
Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
IMPORTANTE:
Al fine della deducibilità dal reddito, le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale e altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Non è ammessa, ai fini della deducibilità, in assenza di una specifica previsione normativa, l’erogazione in contanti che non fornisce sufficienti garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.
L'associazione bb.cc.ONLUS (ABCOnlus) è una organizzazione non governativa e non profit che ha come obiettivo la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, delle eccellenze e delle tradizioni locali.
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